Imposte dirette e indirette

Vengono prelevate imposte a livello nazionale, ossia federale (imposta sul reddito, IVA), e a livello statale (imposte nei 31 Stati federali).

Le persone straniere che esercitano un’attività lucrativa sono assoggettate all’imposta sul reddito, che va dall’1,92 al 35 per cento a seconda dello stipendio. Prima di sottoscrivere un contratto di lavoro si consiglia di informarsi presso il datore di lavoro in merito all’ammontare previsto delle imposte. L’Impuesto al Valor Agregado (IVA) è del 16 per cento.

Doppia imposizione

La Convenzione tra la Svizzera e il Messico per evitare le doppie imposizioni è in vigore dal 23 dicembre 2010. Per maggiori informazioni al riguardo si prega di rivolgersi alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) a Berna.

Scambio di informazioni

Dal 1° gennaio 2018 la Svizzera applica con 76 Stati partner lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (SAI); ciò avviene anche con il Messico. Questo significa che gli istituti finanziari soggetti all’obbligo di notifica in Messico e in Svizzera raccolgono, dal 1° gennaio 2018, informazioni sui conti finanziari di persone fisiche e giuridiche residenti a fini fiscali nel Paese partner. Per la Svizzera è l’Amministrazione federale delle contribuzioni a trasmettere automaticamente, ogni anno, dal 2019 queste informazioni al Messico. Un’autorità omologa svolge lo stesso compito nello Stato partner.

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