Un cartello arancione di «Benvenuto» è posizionato su un prato.
L’International Bern Welcome Desk e il Centro di accoglienza della Ginevra internazionale vi aiuteranno a muovere i primi passi in Svizzera. © Nico Smit/unsplash

Elezione del domicilio

Le persone titolari di una carta di legittimazione del DFAE (vedi sotto) sono tenute a rispettare le regole seguenti riguardo all’elezione del proprio domicilio:

  • per il personale delle ambasciate a Berna: nella città di Berna o a una distanza di 40 km al massimo dalla capitale federale;
  • per il personale dei posti consolari di carriera: nella circoscrizione consolare.

Accoglienza

International Bern Welcome Desk

L’International Bern Welcome Desk (IBWD) offre informazioni su vari temi: trasloco, alloggio, formazione, famiglia, salute, eventi, lavoro e tempo libero. La consulenza si svolge in diverse lingue in modo individuale, neutro e gratuito. In quanto interlocutore ufficiale, l’IBWD farà di tutto per rendere piacevole il soggiorno a Berna delle persone interessate.

International Bern Welcome Desk (IBWD)

Centro di accoglienza della Ginevra internazionale

Fondato dalla Confederazione Svizzera e dalla Repubblica e Cantone di Ginevra, il Centro di accoglienza della Ginevra internazionale (CAGI) funge da sportello unico per l’assistenza e l’integrazione delle collaboratrici e dei collaboratori della Ginevra internazionale e delle loro famiglie, del personale delle ONG e delle delegate e dei delegati in visita.

Per aiutarli a stabilirsi e a integrasi nel Cantone, il CAGI, in qualità di sportello unico, offre gratuitamente i propri servizi e il suo programma di accoglienza, rendendo più facili i primi passi a Ginevra e dintorni.

Centro di accoglienza della Ginevra internazionale (CAGI)

Programma di accoglienza

Carta di legittimazione

La carta di legittimazione del DFAE è un permesso di soggiorno che attesta i privilegi e le immunità di cui gode la o il titolare, esentandolo dall’obbligo di visto per la durata dell’esercizio della sua funzione. Il Protocollo rilascia una carta di legittimazione ai membri del personale dei beneficiari istituzionali (ambasciate e consolati) accreditati in Svizzera che beneficiano di privilegi e immunità e alle persone autorizzate ad accompagnarli.

Le persone titolari di una carta di legittimazione del DFAE sono esentate dall’obbligo di annunciarsi presso l’autorità cantonale/comunale di controllo degli abitanti (fatta eccezione delle e dei capiposto onorari), Sono tuttavia libere di farlo.

Il Protocollo stabilisce le condizioni di concessione e di attribuzione dei vari tipi di carte di legittimazione in base allo statuto riconosciuto: persone chiamate in veste ufficiale presso una missione diplomatica o un posto consolare e persone autorizzate ad accompagnarle, compreso il personale domestico (legge sullo Stato ospite, LSO).

Legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO)

Richiesta di annuncio al DFAE per il personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari (PDF, 6 Pagine, 1.5 MB, francese)

Rinnovo

Le persone responsabili a livello amministrativo delle missioni diplomatiche e dei posti consolari, e le persone titolari delle carte di legittimazione, sono invitate a controllare periodicamente le date di scadenza delle carte. Quattro settimane prima della scadenza, le carte devono essere inviate per il rinnovo al Protocollo dall’ambasciata tramite una nota verbale, con allegata una fotografia (di buona qualità, su sbene immobile chiaro, formato passaporto, risalente a non più di tre mesi prima) e una copia del passaporto valido ancora per almeno sei mesi.

Perdita o furto

La perdita o il furto di una carta di legittimazione devono essere denunciati senza indugio alla stazione di polizia del luogo di residenza, dove verrà redatto un rapporto. Quest’ultimo, una fotografia (di buona qualità, su sbene immobile chiaro, formato passaporto, risalente a non più di tre mesi prima) e una copia del passaporto in corso di validità vanno inviati al Protocollo tramite una nota verbale in cui si richiede il rilascio di una nuova carta di legittimazione.

Figli

Anche i figli autorizzati ad accompagnare le e i titolari principali di una carta di legittimazione (ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 lett. d ed e dell’ordinanza sullo Stato ospite, OSOsp) devono essere registrati presso il Protocollo. Fino all’età di 25 anni beneficiano di una carta di legittimazione individuale. I figli di età superiore ai 25 anni che desiderano continuare a risiedere in Svizzera sono invitati a inoltrare una domanda di autorizzazione alla polizia degli stranieri/ufficio per la migrazione competente per il loro luogo di residenza al più tardi tre mesi prima del compimento del 25° anno di età, in conformità con la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (diritto ordinario).

Ordinanza relativa alla legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Ordinanza sullo Stato ospite, OSOsp)

Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrl

Accesso al mercato del lavoro svizzero / Permesso Ci

Accesso al mercato del lavoro svizzero per i familiari che vivono in Svizzera, per il personale delle ambasciate e dei consolati e per le persone titolari di una carta di legittimazione del DFAE.

Un permesso per stranieri Ci con attività lucrativa può essere rilasciato ai familiari summenzionati che risiedono in Svizzera presso la o il titolare principale (colei o colui che esercita la funzione ufficiale). Il permesso consente loro di accedere al mercato del lavoro svizzero, indipendentemente dalla nazionalità o dalle qualifiche, ma non permette di lavorare per un beneficiario istituzionale.

La carta di legittimazione non autorizza la o il titolare a esercitare un’attività lucrativa o di volontariato. Per poterlo fare deve ottenere un permesso Ci che riceve in cambio della carta di legittimazione.

Può essere accordata un’eccezione alla comunione domestica se la persona in questione lavora in Svizzera in una regione lontana dal domicilio della o del titolare principale e se questa situazione le impedisce di tornare ogni giorno dalla o dal titolare principale. La persona interessata deve comunicare all’ufficio degli abitanti del Cantone di residenza (Cantone dove risiede la o il titolare principale) il suo indirizzo di residenza durante la settimana e impegnarsi per iscritto a tornare ogni fine settimana al domicilio della o del titolare principale. Il mancato rispetto delle condizioni summenzionate comporta la revoca del permesso Ci.

Un permesso Ci è necessario anche quando la persona lavora dalla Svizzera per un datore di lavoro con sede all’estero (p. es. attraverso il telelavoro).

Permesso Ci per i figli

Per poterne beneficiare, i figli devono essere entrati in Svizzera ed essere stati annunciati al Protocollo a titolo di ricongiungimento familiare prima del compimento del 21° anno di età. I figli arrivati in Svizzera dopo aver compiuto i 21 anni non hanno diritto a un permesso Ci e sono soggetti alla regolamentazione ordinaria che disciplina l’esercizio di un’attività lucrativa da parte di persone straniere in Svizzera, se desiderano esercitarne una.

In ogni caso, dopo aver compiuto i 25 anni, i figli devono regolare le condizioni di residenza e di lavoro conformemente alla legislazione concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.

Modalità di concessione di un permesso Ci

Per facilitare le pratiche presso i datori di lavoro, il Protocollo consegna, su richiesta, alle persone interessate un «attestato relativo al rilascio di un permesso di dimora con attività lucrativa – Permesso Ci».

Presentando semplicemente un contratto di lavoro o una proposta di contratto di lavoro oppure dichiarando di volere esercitare un’attività indipendente e inoltrando una descrizione di quest’ultima (compreso un business plan), la persona può chiedere, in cambio della sua carta di legittimazione, il rilascio di un permesso Ci. Per ottenerlo deve rivolgersi all’ufficio degli abitanti del Cantone di residenza. Il permesso viene rilasciato dietro pagamento di un emolumento.

La persona interessata può iniziare a lavorare non appena ha presentato la domanda all’ufficio degli abitanti del Cantone di residenza. Tuttavia, è possibile esercitare determinate attività solo se le autorità svizzere competenti hanno rilasciato le autorizzazioni necessarie che abilitano la persona interessata all’esercizio della professione o dell’attività indipendente (p. es., polizia del commercio o polizia sanitaria). Si veda a questo proposito l'elenco delle professioni regolamentate.

Professioni regolamentate, Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI

Nel Cantone di Berna una lavoratrice o un lavoratore indipendente che non è cittadina o cittadino dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) deve ottenere anche un’autorizzazione dell’Ufficio dell’economia prima di iniziare la sua attività.

Se la persona è cittadina dell’UE e dell’AELS può chiedere un permesso ordinario (permesso B) invece di un permesso Ci, in applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone

Il permesso Ci è valido su tutto il territorio del Cantone che l’ha rilasciato. Per le cittadine e i cittadini dell’UE/AELS, invece, è valido su tutto il territorio svizzero. In caso di cambiamento di residenza o di professione durante il periodo di validità del permesso Ci, la o il titolare deve informare in anticipo l’ufficio degli abitanti del Cantone o del Comune di residenza, affinché possa modificarlo.

Il permesso Ci viene rilasciato per la durata del contratto o dell’attività indipendente, ma al massimo per due anni, e a condizione che non superi la durata delle funzioni ufficiali della o del titolare principale. Alla sua scadenza la o il titolare deve contattare l’ufficio degli abitanti del Cantone di residenza per rinnovarlo.

La persona beneficia di un permesso Ci fintanto che la o il titolare principale esercita le sue funzioni ufficiali. Può esserne titolare finché esercita un’attività lucrativa o, in caso di perdita del posto di lavoro, per tutto il tempo in cui ha eventualmente diritto a ricevere le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione. In ogni caso, il permesso Ci decade se la o il titolare principale perde il diritto alla carta di legittimazione..

Domanda di attestazione – Permesso Ci (PDF, 194.4 kB, francese)

Privilegi e immunità per i titolari di un permesso Ci

La persona titolare di un permesso Ci continua a beneficiare, nella vita privata, di tutti i privilegi e le immunità cui ha diritto in qualità di persona di accompagnamento. Per quanto riguarda la sua attività professionale è tuttavia pienamente soggetta al diritto svizzero e in questo ambito non beneficia quindi di alcun privilegio o immunità: 

  • anche se ha abitualmente lo statuto diplomatico, non gode dell’immunità in caso di azioni legate alla sua attività lucrativa; 
  • è soggetta all’imposta svizzera sul reddito per quanto riguarda la sua attività lucrativa (in linea di principio, è assoggettata all’imposta alla fonte tramite il datore di lavoro); 
  • è soggetta alle assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/IPG/AD e LPP) e all’assicurazione contro gli infortuni svizzera per tutto ciò che concerne l’attività lucrativa; 
  • se è cittadina dell’UE/AELS e se la o il titolare principale è membro del personale di carriera di un’ambasciata o di un consolato dell’UE/AELS, questa persona, titolare del permesso Ci, è assoggettata obbligatoriamente all’assicurazione malattie svizzera (LAMal), secondo le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
  • Se è cittadina britannica e il titolare principale è un membro del personale di carriera di una missione o di un consolato britannico, questa persona, titolare del permesso Ci, è assoggettata all'assicurazione sanitaria svizzera obbligatoria (LAMal), conformemente alle disposizioni della Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito.

Fine dell’attività lucrativa

Se la persona non esercita più un’attività lucrativa e non può più beneficiare di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, deve restituire il permesso Ci all’ufficio degli abitanti del Cantone di residenza. La carta di legittimazione le verrà restituita, su richiesta dell’ambasciata, se ne ha ancora diritto.

Attività lucrativa accessoria di una persona di accompagnamento

Se l’attività lucrativa non supera le dieci ore settimanali (15 ore per i membri della famiglia che studiano in Svizzera), la persona interessata conserva la carta di legittimazione del DFAE, ma deve chiedere un’autorizzazione scritta all’ufficio degli abitanti del Cantone di residenza. L’autorizzazione viene rilasciata dall’autorità cantonale previa approvazione da parte del Protocollo. Come nel caso di un permesso Ci, la persona è soggetta al diritto ordinario per quanto concerne la sua attività lucrativa.

Ultima modifica 22.11.2023

  • La Svizzera è tenuta a proteggere le rappresentanze diplomatiche e consolari e il relativo personale presenti sul suo territorio.

  • Il personale di ambasciate e consolati gode di alcuni privilegi fiscali e doganali.

  • Al personale di un’ambasciata o di un consolato si applicano disposizioni particolari in materia di assicurazione malattie.

  • Informazioni sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro in Svizzera delle domestiche e dei domestici privati del personale delle ambasciate e dei consolati.

  • Gli aeroporti internazionali di Ginevra e di Zurigo regolamentano in maniera autonoma l’accesso a determinate zone e le modalità legate all’uso delle sale VIP.

  • Per entrare in Svizzera con un animale da compagnia occorre rispettare alcune disposizioni.

  • Informazioni sulle condizioni di ammissione dei veicoli alla circolazione stradale, sull’assicurazione di responsabilità civile e sulle licenze di condurre.

  • Informazioni sull’acquisto di beni immobili per scopi ufficiali da parte dello Stato accreditante o del personale delle ambasciate e dei consolati.

  • Le persone che godono di privilegi e immunità in Svizzera sono tenute a rispettare le leggi e i regolamenti in vigore nel Paese.

Contatto

Privilegi e immunità

Bundesgasse 32
3003 Berna

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