Per facilitare le pratiche presso i datori di lavoro, il Protocollo consegna, su richiesta, alle persone interessate un «attestato relativo al rilascio di un permesso di dimora con attività lucrativa – Permesso Ci».
Presentando semplicemente un contratto di lavoro o una proposta di contratto di lavoro oppure dichiarando di volere esercitare un’attività indipendente e inoltrando una descrizione di quest’ultima (compreso un business plan), la persona può chiedere, in cambio della sua carta di legittimazione, il rilascio di un permesso Ci. Per ottenerlo deve rivolgersi all’ufficio degli abitanti del Cantone di residenza. Il permesso viene rilasciato dietro pagamento di un emolumento.
La persona interessata può iniziare a lavorare non appena ha presentato la domanda all’ufficio degli abitanti del Cantone di residenza. Tuttavia, è possibile esercitare determinate attività solo se le autorità svizzere competenti hanno rilasciato le autorizzazioni necessarie che abilitano la persona interessata all’esercizio della professione o dell’attività indipendente (p. es., polizia del commercio o polizia sanitaria). Si veda a questo proposito l'elenco delle professioni regolamentate.
Professioni regolamentate, Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI
Nel Cantone di Berna una lavoratrice o un lavoratore indipendente che non è cittadina o cittadino dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) deve ottenere anche un’autorizzazione dell’Ufficio dell’economia prima di iniziare la sua attività.
Se la persona è cittadina dell’UE e dell’AELS può chiedere un permesso ordinario (permesso B) invece di un permesso Ci, in applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone
Il permesso Ci è valido su tutto il territorio del Cantone che l’ha rilasciato. Per le cittadine e i cittadini dell’UE/AELS, invece, è valido su tutto il territorio svizzero. In caso di cambiamento di residenza o di professione durante il periodo di validità del permesso Ci, la o il titolare deve informare in anticipo l’ufficio degli abitanti del Cantone o del Comune di residenza, affinché possa modificarlo.
Il permesso Ci viene rilasciato per la durata del contratto o dell’attività indipendente, ma al massimo per due anni, e a condizione che non superi la durata delle funzioni ufficiali della o del titolare principale. Alla sua scadenza la o il titolare deve contattare l’ufficio degli abitanti del Cantone di residenza per rinnovarlo.
La persona beneficia di un permesso Ci fintanto che la o il titolare principale esercita le sue funzioni ufficiali. Può esserne titolare finché esercita un’attività lucrativa o, in caso di perdita del posto di lavoro, per tutto il tempo in cui ha eventualmente diritto a ricevere le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione. In ogni caso, il permesso Ci decade se la o il titolare principale perde il diritto alla carta di legittimazione..
Domanda di attestazione – Permesso Ci (PDF, 194.4 kB, francese)