Trasporti terrestri

Treno merci con container in un paesaggio alpino.
Con l’Accordo sui trasporti terrestri l’UE ha sancito il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla rotaia. © Daniel Friedlos

L’Accordo sui trasporti terrestri del 1999 liberalizza l’accesso al mercato dei trasporti stradali e ferroviari tra la Svizzera e l’Unione europea (UE). Si applica al trasporto di persone e merci e costituisce la base contrattuale per la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) introdotta nel 2001. Questa tassa serve a finanziare l’infrastruttura ferroviaria ed è un importante strumento per il trasferimento del traffico merci dalla strada alla rotaia.

L’Accordo sui trasporti terrestri del 1999 consente di attuare una politica dei trasporti coordinata tra la Svizzera e l’UE. Tale politica mira a soddisfare le esigenze legate a una maggiore mobilità e al costante aumento del trasporto merci, obiettivo che l’Accordo si prefigge di raggiungere con una parziale apertura dei mercati dei trasporti (liberalizzazione). D’altro canto, per tenere conto degli aspetti riguardanti la tutela dell’ambiente, promuove il traffico ferroviario e disegna itinerari il più possibile diretti. 

Trasporto merci in Europa: dalla strada alla ferrovia

Dopo aver registrato notevoli aumenti durante gli anni 1980 e 1990, il traffico pesante attraverso le Alpi è stato ridotto con l’introduzione della TTPCP nel 2001. Questa tassa, riscossa dal 2001 su tutti i mezzi pesanti che circolano sulle strade svizzere, viene calcolata secondo il principio di causalità («chi inquina paga») in funzione della distanza percorsa, del peso massimo autorizzato dei veicoli nonché del grado di emissione di sostanze inquinanti. 

Con l’Accordo sui trasporti terrestri l’UE ha, in linea di principio, accettato l’introduzione graduale della TTPCP e, allo stesso tempo, la politica svizzera dei trasporti che mira a trasferire le merci pesanti dalla strada alla ferrovia. L’entrata in servizio della Nuova ferrovia transalpina (NFTA) e l’apertura delle infrastrutture che la compongono (p. es. della galleria di base del San Gottardo) influiranno inoltre probabilmente sul numero di mezzi pesanti che transitano attraverso le Alpi. 

In base all’Accordo, gli autotrasportatori svizzeri possono trasportare liberamente anche merci da uno Stato dell’UE a un altro («gran cabotaggio»). L’unica eccezione è il cosiddetto «piccolo cabotaggio» (trasporto all’interno dei confini di un Paese da parte di imprese estere: p. es. da Parigi a Nizza o da Berna a Zurigo), che non è incluso nell’apertura del mercato. 

Cronologia

2005-2021

  • adeguamenti della TTPCP (2005, 2008, 2009, 2012, 2017, 2021)

2002

  •  entrata in vigore dell’Accordo (01.06.2002)

2000

  • accettazione dell’Accordo da parte del popolo nell’ambito della votazione sugli Accordi bilaterali I (con il 67,2% di «Sì») (21.05.2000)

1999

  • firma dell’Accordo (pacchetto di Accordi bilaterali I) (21.06.1999)