La Banca mondiale stima che, su scala globale, ogni due secondi venga disboscata la superficie di due campi di calcio. In molti Paesi, oltre la metà del legname raccolto proviene dal taglio illegale, un motore importante del disboscamento a livello mondiale, che contribuisce al 17 per cento delle emissioni globali di CO2 e quindi anche al riscaldamento climatico. Nell’Unione europea, l’immissione sul mercato (importazione, commercio) di legno tagliato illegalmente è vietata dal relativo regolamento europeo (EUTR; European Timber Regulation 995/2010). La Svizzera non dispone ancora di un’apposita normativa.
Con l’adozione delle due mozioni dello stesso tenore (17.3855, CN Peter Föhn, UDC, AG; 17.3843, CN Sylvia Flückiger-Bäni, UDC, AG) «Garantire agli esportatori svizzeri di legname condizioni eque rispetto ai loro concorrenti europei», il Consiglio federale è stato incaricato di creare le condizioni quadro per introdurre al più presto in Svizzera una normativa identica al regolamento EUTR, allo scopo di vietare l’importazione di legname di provenienza illegale ed eliminare gli ostacoli al commercio per le aziende svizzere nei confronti dell’UE. Nel 2017 il valore delle importazioni nell’ambito dell’EUTR è stato pari a quasi 5 miliardi di franchi, mentre il volume delle esportazioni è stato di circa 1,5 miliardi di franchi.
Per attuare le due mozioni, il Consiglio federale ha adottato nella seduta del 7 dicembre 2018 il messaggio sulla modifica della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb). Il divieto europeo di importazione di legname di provenienza illegale costituisce un contributo alla protezione delle foreste in tutto il mondo e alla loro gestione sostenibile. Le foreste prevengono la desertificazione e l’erosione del suolo e mitigano le conseguenze di eventi meteorologici estremi, ad esempio in caso di inondazioni. Infine consentono di salvaguardare la biodiversità.
Introduzione dell’obbligo di diligenza
La modifica di legge prevede che possano essere messi in commercio unicamente legno e prodotti da esso derivati raccolti e commercializzati legalmente. Chi mette in commercio per la prima volta legno e prodotti da esso derivati deve quindi attestare il rispetto dell’obbligo di diligenza. La prova della valutazione del rischio deve contenere informazioni sulla specie (p. es. faggio, quercia, abete rosso ecc.) e sul Paese di origine del legno. Al contempo vanno adottate misure volte a ridurre il rischio di mettere in commercio legno di provenienza illegale. Queste misure contemplano, ad esempio, l’inoltro della documentazione sulla gestione legale del bosco di origine e le informazioni sull’utilizzo del legname abbattuto.
Inoltre, gli operatori della filiera commerciale coinvolti devono garantire la tracciabilità dei loro acquisti e delle loro vendite. Il monitoraggio delle misure sarà affidato a un’unità specializzata a livello nazionale. Le organizzazioni autorizzate dalla Confederazione devono inoltre essere in grado di sostenere e controllare il rispetto dell’obbligo di diligenza di concerto con gli operatori della filiera.
Il Consiglio federale aveva proposto questa modifica della legge sulla protezione dell’ambiente già nel 2014 nell’ambito del controprogetto all’iniziativa popolare «Per un’economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)». Il Parlamento ha respinto il controprogetto nel dicembre 2015 ma ne ha ora ripreso questa parte.
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