Il regolamento (UE) 2016/425 sui DPI e il regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi a gas sono stati adeguati al nuovo quadro legislativo per la commercializzazione dei prodotti. Per mantenere l’equivalenza tra il diritto svizzero e il diritto dell’UE nell’ambito dell’accordo fra la Svizzera e l’UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA, RS 0.946.526.81) verranno emanate due ordinanze, ossia l’ordinanza sui DPI e l’ordinanza sugli apparecchi a gas. I due nuovi atti entreranno in vigore il 21 aprile 2018 mentre l’articolo 3 capoverso 5 delle suddette ordinanze entrerà in vigore già il 6 novembre 2017. In questo modo gli organismi di valutazione della conformità potranno essere designati prima del 21 aprile 2018.
Nell’ordinanza sui DPI e nell’ordinanza sugli apparecchi a gas si è provveduto ad adeguare e uniformare le definizioni e gli obblighi degli operatori economici.
L’adeguamento delle prescrizioni tecniche permetterà di continuare a garantire la libera circolazione delle merci nel settore dei dispositivi di protezione individuale e degli apparecchi a gas tra la Svizzera e l’UE senza dover scendere a compromessi in materia di sicurezza.
Indirizzo cui rivolgere domande
Per l’ordinanza DPI:
Thomas Herzog, Sicurezza dei prodotti,
Condizioni di lavoro SECO,
Tel: +41 58 462 43 73
Per l’ordinanza sugli apparecchi a gas:
Lorenzo Ponti, Sicurezza dei prodotti,
Condizioni di lavoro SECO,
Tel. +41 58 462 45 55
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Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
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