Anche le prescrizioni relative alla commercializzazione di strumenti di misurazione fanno parte degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Unione europea (UE). Ciò consente il riconoscimento reciproco delle valutazioni di conformità di strumenti di misurazione e contribuisce a ridurre gli ostacoli commerciali.
Nel 2008 l'UE ha stabilito un nuovo quadro normativo per la commercializzazione di prodotti. Secondo le disposizioni di questo quadro normativo, nel 2014 l'UE ha rielaborato tra l'altro due direttive che disciplinano la commercializzazione di strumenti di misurazione. Per poter mantenere il reciproco riconoscimento delle prescrizioni sugli strumenti di misurazione, le normative svizzere, segnatamente l'ordinanza sugli strumenti di misurazione e l'ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, sono state ora adeguate.
Le nuove versioni contengono definizioni più chiare, una regolamentazione maggiormente differenziata degli obblighi degli operatori economici (fabbricanti, importatori o rivenditori) e prescrizioni uniformate in materia di organismi di valutazione della conformità. Le prescrizioni in materia di organismi di valutazione della conformità (art. 12) entreranno in vigore il 1° gennaio 2016, le restanti disposizioni il 20 aprile 2016.
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Jürg Niederhauser, responsabile dello Stato maggiore, Istituto federale di metrologia METAS, T +41 58 387 09 70Pubblicato da
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