L’ordine internazionale si fonda sull’idea che tutti gli Stati sono sovrani e giuridicamente uguali. Ne consegue che uno Stato non può essere sottoposto ai procedimenti o ai giudizi delle corti e dei tribunali di un altro Stato. Anche se il principio dell’immunità giurisdizionale è riconosciuto da lunga data nel diritto internazionale, l’estensione delle immunità è stata contestata.
La Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni risponde alla necessità di stabilire un regime uniforme a livello mondiale in un settore essenziale al buon funzionamento della società internazionale. Un regime delle immunità statali applicabile universalmente rafforzerà quella stabilità giuridica di cui la Svizzera ha particolarmente bisogno nella sua veste di Stato ospite di numerose conferenze e organizzazioni internazionali, condizione che comporta una forte presenza di rappresentanti statali esteri sul suo territorio.
La Convenzione codifica il principio dell’immunità restrittiva o relativa adottato da tempo dal Tribunale federale. Questo approccio tende a distinguere tra le attività di natura commerciale, per le quali l’immunità dello Stato è esclusa, e le attività legate all’esercizio delle funzioni pubbliche, per le quali l’immunità dello Stato è mantenuta. Ne consegue che la Convenzione concorda nelle sue parti essenziali con la prassi svizzera in materia di immunità giurisdizionale degli Stati. La ratifica della Convenzione sarà tuttavia accompagnata da modifiche legislative minori in materia di procedura. La Convenzione avrà anche delle ripercussioni sulla pratica relativa all’immunità di esecuzione. Sotto il regime della Convenzione non sarà possibile sequestrare i beni di uno Stato prima di una sentenza, a meno che lo Stato non vi consenta. Dopo una sentenza, invece, sarà possibile porre sotto sequestro i beni di uno Stato a eccezione di alcuni di essi, segnatamente quelli destinati a essere utilizzati a scopi di servizio pubblico, i beni di una banca centrale estera e quelli facenti parte del patrimonio culturale di uno Stato.
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